|
|
D.Lvo 11/02/1998 n. 32
f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;
g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute;
h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;
i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;
l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287.
2. L'Agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonchè il contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.
3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, è separato contabilmente dal prezzo del prodotto.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attività dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.
Art. 10 - Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL.
1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonchè le modalità di acquisto in regime di esclusiva.
2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1 settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.
3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite semestrali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anzichè alle aziende distributrici, esonerandole espressamente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a R
oma, addì 11 febbraio 1998 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani Ministro dei lavori pubblici: Costa Ministro dell'interno: Napolitano Ministro delle finanze: Visco Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick
Pagina 3/3 - pagine: [1] [2] [3]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|